Art. 29 
 
                 Accesso ai fondi statali ed europei 
 
  1. In presenza di interventi finanziati anche parzialmente  tramite
fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea si  applicano
le regole che disciplinano la gestione dei fondi medesimi. 
  2. Per gli interventi finanziati esclusivamente con fondi regionali
e statali, con il programma di cui all'art. 26 sono  individuate  per
ogni  specifico  intervento  la  modalita'  di  finanziamento  e   le
rispettive voci di costo di cui all'art. 28.