Art. 29 Accesso ai fondi statali ed europei 1. In presenza di interventi finanziati anche parzialmente tramite fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea si applicano le regole che disciplinano la gestione dei fondi medesimi. 2. Per gli interventi finanziati esclusivamente con fondi regionali e statali, con il programma di cui all'art. 26 sono individuate per ogni specifico intervento la modalita' di finanziamento e le rispettive voci di costo di cui all'art. 28.