Art. 3 
 
                          Carta dei servizi 
 
  1. Con deliberazione della Giunta regionale la  Regione  adotta  la
Carta dei servizi di formazione e di orientamento permanente  con  la
quale sono definiti gli standard qualitativi e i servizi dei soggetti
affidatari delle attivita' di cui alla presente legge. 
  2. La Carta di cui al comma 1 in particolare indica  i  servizi  di
cui gli utenti possono  usufruire  e  le  modalita'  di  accesso,  il
diritto all'informazione sulle caratteristiche dell'offerta formativa
e di orientamento regionale, nonche' le eventuali forme  di  sostegno
alla fruizione dei servizi erogati.