Art. 3 Carta dei servizi 1. Con deliberazione della Giunta regionale la Regione adotta la Carta dei servizi di formazione e di orientamento permanente con la quale sono definiti gli standard qualitativi e i servizi dei soggetti affidatari delle attivita' di cui alla presente legge. 2. La Carta di cui al comma 1 in particolare indica i servizi di cui gli utenti possono usufruire e le modalita' di accesso, il diritto all'informazione sulle caratteristiche dell'offerta formativa e di orientamento regionale, nonche' le eventuali forme di sostegno alla fruizione dei servizi erogati.