Art. 30 
 
               Erogazione anticipata dei finanziamenti 
 
  1. Fatto salvo  quanto  previsto  al  comma  2,  su  richiesta  del
beneficiario  e  previa  presentazione  di  fideiussione  bancaria  o
polizza assicurativa di importo almeno pari alla  somma  da  erogare,
maggiorata  degli  eventuali  interessi,  i  finanziamenti  per   gli
interventi di cui alla presente legge possono essere erogati  in  via
anticipata in misura non  superiore  al  95  per  cento  dell'importo
totale dopo l'avvio dell'attivita'. 
  2. Per gli interventi di istruzione e formazione  professionale  di
cui all'art. 12, comma  1,  su  richiesta  del  beneficiario  possono
essere erogati un anticipo del 50 per cento  del  finanziamento  dopo
l'avvio dell'attivita' e ulteriori anticipi fino al 45 per cento dopo
sei mesi dall'avvio dell'anno formativo o dopo la  realizzazione  del
50 per cento delle ore complessivamente previste.