Art. 31 Rendicontazione 1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 28, comma 1, devono presentare il relativo rendiconto entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'intervento finanziato si e' concluso. 2. E' fatta salva la facolta' del responsabile della struttura regionale competente di stabilire con decreto termini diversi, in relazione alla specificita' degli interventi o alla tipologia di finanziamento, con particolare riferimento ai fondi strutturali.