Art. 31 
 
                           Rendicontazione 
 
  1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti  di  cui  all'art.  28,
comma 1,  devono  presentare  il  relativo  rendiconto  entro  il  31
dicembre dell'anno in cui l'intervento finanziato si e' concluso. 
  2. E' fatta salva la  facolta'  del  responsabile  della  struttura
regionale competente di stabilire con  decreto  termini  diversi,  in
relazione alla specificita' degli  interventi  o  alla  tipologia  di
finanziamento, con particolare riferimento ai fondi strutturali.