Art. 32 
 
                              Controlli 
 
  1. La Regione effettua il  controllo  didattico,  amministrativo  e
finanziario, anche a campione e in loco, sugli interventi di cui alla
presente legge, al fine di verificare lo stato  di  attuazione  degli
stessi, il rispetto degli  obblighi  previsti  dal  provvedimento  di
concessione, la veridicita' delle dichiarazioni e delle  informazioni
prodotte  dal  beneficiario,  nonche'  l'attivita'  degli   eventuali
soggetti esterni coinvolti  nel  procedimento  e  la  regolarita'  di
quest'ultimo. La Regione verifica inoltre il rispetto dei vincoli  di
destinazione e, in  generale,  degli  obblighi  imposti  da  leggi  e
regolamenti ai soggetti beneficiari. 
  2. La frequenza e le modalita' dei controlli sono disciplinate  con
decreto del responsabile della struttura  regionale  competente,  nel
rispetto della vigente normativa regionale, statale ed europea. 
  3. Per lo svolgimento dei controlli di cui al presente articolo, la
Regione  puo'  avvalersi  di  esperti  esterni  nel  rispetto   della
normativa regionale. 
  4. Qualora, a seguito del  controllo,  l'Amministrazione  regionale
ravvisi gravi o reiterate irregolarita' o il mancato  rispetto  degli
obblighi  di  cui  al  comma  1,  puo'  disporre,  con  decreto   del
responsabile della struttura  regionale  competente,  la  revoca  dei
finanziamenti concessi.