Art. 33 Clausola valutativa 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di interventi a sostegno della formazione e dell'orientamento permanente. 2. La Giunta regionale, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'art. 35, predispone, con cadenza triennale, una relazione informativa per il Consiglio regionale. La relazione, in particolare, documenta lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, il livello di coinvolgimento raggiunto dai soggetti di cui al Titolo II, le eventuali criticita' emerse in sede di programmazione, nonche' il grado di coordinamento e integrazione ottenuto. 3. La relazione prevista al comma 2 e' resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale del Consiglio regionale.