Art. 33 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. Il Consiglio regionale  esercita  il  controllo  sull'attuazione
della presente legge e valuta i  risultati  ottenuti  in  termini  di
interventi  a   sostegno   della   formazione   e   dell'orientamento
permanente. 
  2. La Giunta regionale, sulla base degli esiti del monitoraggio  di
cui all'art. 35, predispone, con  cadenza  triennale,  una  relazione
informativa per il Consiglio regionale. La relazione, in particolare,
documenta lo  stato  di  attuazione  degli  interventi  di  cui  alla
presente legge, il livello di coinvolgimento raggiunto  dai  soggetti
di cui al Titolo II,  le  eventuali  criticita'  emerse  in  sede  di
programmazione, nonche' il  grado  di  coordinamento  e  integrazione
ottenuto. 
  3. La relazione prevista al comma 2 e' resa  pubblica,  insieme  ai
documenti consiliari  che  ne  concludono  l'esame,  in  particolare,
mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale del  Consiglio
regionale.