Art. 34 
 
Sistema informativo regionale della  formazione  e  dell'orientamento
                             permanente 
 
  1. Al fine di rendere effettive le finalita' di cui  alla  presente
legge, la Regione si avvale di un sistema  informativo  interconnesso
con quello dei servizi per il lavoro e funzionale alle  attivita'  di
orientamento permanente, di  formazione  e  di  certificazione  delle
competenze. 
  2. E' garantita la conservazione  delle  informazioni  e  dei  dati
raccolti in elenchi debitamente tenuti presso la struttura  regionale
competente. 
  3. La Regione utilizza le informazioni e i dati di cui al  presente
articolo per le proprie finalita'  istituzionali  e  ne  consente  la
tracciabilita' e la consultazione  da  parte  dei  destinatari  degli
interventi, al fine di avere evidenza dei percorsi effettuati,  degli
esiti occupazionali e delle  competenze  acquisite,  nonche'  per  il
riconoscimento e la spendibilita' dei percorsi stessi. L'accesso puo'
essere altresi' consentito ai soggetti di  cui  all'art.  22  per  le
finalita' della presente legge. 
  4. E' assicurato lo scambio  di  informazioni  e  di  dati  tra  il
sistema informativo di cui al comma 1 e i rispettivi sistemi previsti
in ambito regionale, nazionale ed  europeo,  in  particolare  con  le
anagrafi delle istituzioni scolastiche, della popolazione residente e
degli studenti previste dalle specifiche normative di settore. 
  5. La Regione  effettua  il  trattamento  dei  dati  personali  nel
rispetto della normativa di cui  al  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),  e
delle normative di settore.