Art. 35 
 
Monitoraggio  del  sistema  della  formazione   e   dell'orientamento
                             permanente 
 
  1.  Fatta  salva  la  disciplina  europea  in  materia   di   fondi
strutturali e di investimento, la Regione  garantisce  attraverso  le
proprie strutture competenti  un  efficace  sistema  di  monitoraggio
degli  interventi  in  materia  di  formazione  e   di   orientamento
permanente, di misurazione dei risultati e di riscontro  degli  esiti
occupazionali degli interventi stessi. 
  2. Gli esiti  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  documentati
mediante apposite relazioni  periodiche,  assicurano  un  costante  e
continuo adeguamento dell'azione regionale in materia di formazione e
di orientamento permanente e costituiscono la base della relazione di
cui all'art. 33. 
  3. Nello svolgimento dell'attivita' di cui al comma  1  la  Regione
puo' avvalersi  di  esperti  esterni  nel  rispetto  della  normativa
regionale.