Art. 37 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: 
  a) la legge regionale 16 novembre 1982, n.  76  (Ordinamento  della
formazione professionale); 
  b) l' art. 68 della legge regionale 30 gennaio 1984,  n.  4  (Legge
finanziaria 1984); 
  c) gli articoli 34 e 35 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25
(Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in
diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale  nonche'
ulteriori disposizioni finanziarie); 
  d) l' art. 55 della legge regionale 30 gennaio 1986,  n.  5  (Legge
finanziaria 1986); 
  e) la legge regionale 1 giugno 1987, n.  16  (Norme  integrative  e
modificative della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 ); 
  f) gli articoli 63, 64 e 65 della legge regionale 11  giugno  1988,
n.  44  (Modificazioni,   integrazioni   ed   interpretazioni   delle
disposizioni  concernenti  lo  stato  giuridico  ed  il   trattamento
economico del personale regionale); 
  g)  la  legge  regionale  26  agosto  1991,  n.  35  (Modifiche  ed
integrazioni all'ordinamento della formazione professionale); 
  h) il comma 2 dell'art. 44 della legge regionale 21 maggio 1992, n.
17 (Provvedimenti in materia di personale); 
  i) l' art. 123 della legge regionale 1 febbraio 1993, n.  1  (Legge
finanziaria 1993); 
  j) il comma 3 dell'art. 77 della legge regionale 17 giugno 1993, n.
47 (Assestamento del bilancio ai sensi  dell'  art.  10  della  legge
regionale 20 gennaio 1982, n. 10 , variazioni al bilancio per  l'anno
1993  ed  al   bilancio   pluriennale   per   gli   anni   1993-1995,
autorizzazioni  di  ulteriori  e  maggiori  spese  ed   altre   norme
finanziarie e contabili); 
  k) l' art. 169 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8  (Legge
finanziaria 1995); 
  l) l' art. 27 della legge regionale 9 agosto  2005,  n.  18  (Norme
regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro); 
  m) il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 23 luglio 2009,  n.
12 (Assestamento del bilancio 2009); 
  n) il comma 65 dell'art. 7 della legge regionale 11 agosto 2011, n.
11 (Assestamento del bilancio 2011); 
  o) il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5
(Disposizioni urgenti in  materia  di  attivita'  economiche,  tutela
ambientale,  difesa  del   territorio,   gestione   del   territorio,
infrastrutture, lavori  pubblici,  edilizia  e  trasporti,  attivita'
culturali,  ricreative  e  sportive,   relazioni   internazionali   e
comunitarie,   istruzione,    corregionali    all'estero,    ricerca,
cooperazione e famiglia, lavoro e formazione  professionale,  sanita'
pubblica e protezione sociale, funzione pubblica,  autonomie  locali,
affari istituzionali, economici e fiscali generali); 
  p) l' art. 7 della legge regionale 17  aprile  2014,  n.  8  (Norme
urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna); 
  q) l'  art.  14  della  legge  regionale  29  maggio  2015,  n.  13
(Istituzione dell'area Agenzia regionale per il  lavoro  e  modifiche
della legge regionale 9 agosto  2005,  n.  18  (Norme  regionali  per
l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), nonche' di  altre
leggi regionali in materia di lavoro)); 
  r) il comma 16 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre  2015,
n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018); 
  s) il comma 12 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre  2016,
n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).