Art. 38 
 
                          Norme transitorie 
 
  1.  Fino  all'entrata  in  vigore  dei  regolamenti  di  attuazione
previsti dalla presente legge continuano  ad  applicarsi  i  seguenti
regolamenti: 
  a) decreto del Presidente della Regione 12 gennaio  2005,  n.  7  (
Legge regionale n. 76/1982 ,  recante  Ordinamento  della  formazione
professionale,  articoli  17,  18,   19   e   20.   Regolamento   per
l'accreditamento delle sedi operative degli enti che  gestiscono  nel
territorio  della  Regione  attivita'  di  formazione   professionale
finanziate con risorse pubbliche); 
  b) decreto del Presidente della  Regione  16  aprile  2010,  n.  76
(Regolamento  recante   disposizioni   per   l'accreditamento   degli
organismi che erogano attivita' di formazione  professionale  che  si
realizzano tramite l'impiego  di  risorse  a  destinazione  vincolata
assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione  europea,  ai  sensi
dell' art. 17, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 ); 
  c) decreto del Presidente della  Regione  7  luglio  2016,  n.  140
(Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR
- del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a  favore  della
crescita e dell'occupazione, in attuazione dell' art. 52 della  legge
regionale 16 novembre  1982,  n.  76  (Ordinamento  della  formazione
professionale)); 
  d) decreto del Presidente della Regione  22  giugno  2017,  n.  140
(Regolamento recante modalita' di organizzazione, di  gestione  e  di
finanziamento delle attivita' di  formazione  professionale  e  delle
attivita'  non  formative  connesse  ad   attivita'   di   formazione
professionale, in attuazione dell' art. 53 della legge  regionale  16
novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)). 
  2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata  in
vigore della presente  legge  continua  ad  applicarsi  la  normativa
regionale previgente. 
  3. Agli immobili per i quali e' stato concesso il contributo di cui
all' art. 9, comma primo, lettera f) della  legge  regionale  76/1982
continua ad applicarsi il vincolo di destinazione previsto  dall'art.
10, ottavo comma della medesima legge regionale. 
  4. I requisiti di cui all'art. 22, comma 1, lettere g) e l), devono
essere posseduti entro quarantotto mesi dall'entrata in vigore  della
presente legge.