Art. 38 Norme transitorie 1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi i seguenti regolamenti: a) decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 7 ( Legge regionale n. 76/1982 , recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attivita' di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche); b) decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2010, n. 76 (Regolamento recante disposizioni per l'accreditamento degli organismi che erogano attivita' di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione europea, ai sensi dell' art. 17, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 ); c) decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 140 (Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell' art. 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)); d) decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2017, n. 140 (Regolamento recante modalita' di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attivita' di formazione professionale e delle attivita' non formative connesse ad attivita' di formazione professionale, in attuazione dell' art. 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)). 2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente. 3. Agli immobili per i quali e' stato concesso il contributo di cui all' art. 9, comma primo, lettera f) della legge regionale 76/1982 continua ad applicarsi il vincolo di destinazione previsto dall'art. 10, ottavo comma della medesima legge regionale. 4. I requisiti di cui all'art. 22, comma 1, lettere g) e l), devono essere posseduti entro quarantotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.