Art. 4 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) apprendimento permanente, qualsiasi attivita' intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale; b) apprendimento formale, il processo che si attua nel sistema di istruzione e formazione, nelle universita' e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, anche in apprendistato, a norma del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), o di una certificazione riconosciuta; c) apprendimento non formale, il processo caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di cui alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese; d) apprendimento informale, il processo che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita' nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero; e) formazione, l'insieme di interventi di istruzione e formazione professionale, formazione tecnica superiore e formazione permanente, finalizzati ad agevolare l'ingresso o la permanenza nel mondo del lavoro delle persone attraverso l'accrescimento e il rafforzamento delle loro competenze; f) orientamento permanente, il processo volto a facilitare la conoscenza di se', del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, delle strategie messe in atto per relazionarsi e interagire con tali realta', al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter definire o ridefinire autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al contesto, elaborare o rielaborare un progetto di vita e sostenere le scelte relative; g) istruzione e formazione professionale (IeFP), i percorsi previsti dal capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione formazione, a norma dell' art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ); h) istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), i percorsi formativi integrati le cui caratteristiche sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori»; i) istituti tecnici superiori (ITS), gli istituti ad alta specializzazione tecnologica, le cui caratteristiche sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori»; j) poli tecnico professionali, le strutture di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le quali costituiscono una modalita' organizzativa di condivisione delle risorse pubbliche e private disponibili al fine di contribuire alla realizzazione di un sistema educativo innovativo ed integrato, in una logica di rete, con quello economico e produttivo; k) patente di mestiere, il certificato che dichiara il raggiungimento di competenze richieste per l'esercizio di un mestiere specifico oppure per preparare specifiche figure professionali, secondo la vigente normativa in materia; l) azione, una categoria di interventi aventi caratteri omogenei e finalizzati al raggiungimento dei medesimi obiettivi; m) intervento, una specifica attivita' realizzata nell'ambito della formazione e dell'orientamento permanente; n) EQF (Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente), il quadro oggettivo di riferimento europeo, funzionale a mettere in relazione i sistemi e i quadri nazionali delle qualificazioni degli Stati membri, di cui alla raccomandazione 2008/C 111/01 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 6 maggio 2008; o) cluster, il sistema regionale di imprese e soggetti pubblici e privati, anche afferenti a diversi settori e non necessariamente territorialmente contigui, che possono sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti in un determinato campo rilevante per l'economia regionale; p) parco scientifico e tecnologico, l'organizzazione gestita attraverso professionalita' specializzate, con il compito di supportare la competitivita' e l'innovazione delle imprese e delle istituzioni di ricerca insediate, il cui gestore e' un soggetto giuridico di natura pubblica o privata o mista.