Art. 4 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge si intende per: 
  a) apprendimento permanente, qualsiasi attivita'  intrapresa  dalle
persone in modo formale, non formale e informale,  nelle  varie  fasi
della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le  capacita'  e  le
competenze  in  una  prospettiva   personale,   civica,   sociale   e
occupazionale; 
  b) apprendimento formale, il processo che si attua nel  sistema  di
istruzione e formazione, nelle universita'  e  nelle  istituzioni  di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, e  che  si  conclude
con il conseguimento di un titolo di studio  o  di  una  qualifica  o
diploma professionale, anche in apprendistato, a  norma  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei  contratti
di lavoro e revisione della normativa in tema di  mansioni,  a  norma
dell' art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ),  o  di
una certificazione riconosciuta; 
  c) apprendimento non formale, il  processo  caratterizzato  da  una
scelta intenzionale della persona, che si realizza al  di  fuori  dei
sistemi di cui alla lettera b), in ogni organismo che persegua  scopi
educativi e formativi, anche del volontariato,  del  servizio  civile
nazionale e del privato sociale e nelle imprese; 
  d) apprendimento informale, il processo che, anche a prescindere da
una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da  parte  di
ogni persona, di attivita' nelle  situazioni  di  vita  quotidiana  e
nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito  del  contesto
di lavoro, familiare e del tempo libero; 
  e) formazione, l'insieme di interventi di istruzione  e  formazione
professionale, formazione tecnica superiore e formazione  permanente,
finalizzati ad agevolare l'ingresso o la  permanenza  nel  mondo  del
lavoro delle persone attraverso l'accrescimento  e  il  rafforzamento
delle loro competenze; 
  f) orientamento permanente,  il  processo  volto  a  facilitare  la
conoscenza di se', del contesto  formativo,  occupazionale,  sociale,
culturale ed economico di riferimento, delle strategie messe in  atto
per relazionarsi e interagire con tali realta', al fine  di  favorire
la maturazione e lo sviluppo delle competenze  necessarie  per  poter
definire   o   ridefinire   autonomamente   obiettivi   personali   e
professionali  aderenti  al  contesto,  elaborare  o  rielaborare  un
progetto di vita e sostenere le scelte relative; 
  g)  istruzione  e  formazione  professionale  (IeFP),  i   percorsi
previsti dal capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
(Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione formazione, a norma
dell' art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ); 
  h) istruzione e formazione tecnica  superiore  (IFTS),  i  percorsi
formativi integrati le cui caratteristiche sono definite dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Linee guida per la
riorganizzazione del  Sistema  di  istruzione  e  formazione  tecnica
superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori»; 
  i)  istituti  tecnici  superiori  (ITS),  gli  istituti   ad   alta
specializzazione tecnologica, le cui  caratteristiche  sono  definite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante  «Linee
guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e  formazione
tecnica  superiore  e  la   costituzione   degli   Istituti   tecnici
superiori»; 
  j) poli tecnico professionali, le strutture di cui al decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei  consumatori,
la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche,
la  nascita  di  nuove  imprese,  la  valorizzazione  dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli),  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  2  aprile  2007,  n.  40,  le  quali
costituiscono  una  modalita'  organizzativa  di  condivisione  delle
risorse pubbliche e private disponibili al fine di  contribuire  alla
realizzazione di un sistema educativo innovativo ed integrato, in una
logica di rete, con quello economico e produttivo; 
  k)  patente  di  mestiere,   il   certificato   che   dichiara   il
raggiungimento di competenze richieste per l'esercizio di un mestiere
specifico  oppure  per  preparare  specifiche  figure  professionali,
secondo la vigente normativa in materia; 
  l) azione, una categoria di interventi aventi caratteri omogenei  e
finalizzati al raggiungimento dei medesimi obiettivi; 
  m) intervento, una specifica attivita' realizzata nell'ambito della
formazione e dell'orientamento permanente; 
  n) EQF (Quadro europeo  delle  qualificazioni  per  l'apprendimento
permanente), il quadro oggettivo di riferimento europeo, funzionale a
mettere  in  relazione  i  sistemi  e  i   quadri   nazionali   delle
qualificazioni degli Stati membri, di cui alla raccomandazione 2008/C
111/01 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23  aprile  2008,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 6  maggio
2008; 
  o) cluster, il sistema regionale di imprese e soggetti  pubblici  e
privati, anche afferenti a  diversi  settori  e  non  necessariamente
territorialmente contigui, che possono sviluppare un insieme coerente
di iniziative e  progetti  in  un  determinato  campo  rilevante  per
l'economia regionale; 
  p)  parco  scientifico  e  tecnologico,  l'organizzazione   gestita
attraverso  professionalita'  specializzate,  con   il   compito   di
supportare la competitivita' e l'innovazione delle  imprese  e  delle
istituzioni di ricerca insediate,  il  cui  gestore  e'  un  soggetto
giuridico di natura pubblica o privata o mista.