Art. 5 
 
            Reti regionali dell'apprendimento permanente 
 
  1. In  attuazione  dell'intesa  approvata  in  sede  di  Conferenza
unificata concernente le politiche per l'apprendimento  permanente  e
gli indirizzi per l'individuazione di criteri  generali  e  priorita'
per la promozione e  il  sostegno  di  reti  territoriali,  ai  sensi
dell'art. 4, commi 51 e  55,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92
(Disposizioni in materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una
prospettiva  di  crescita),  la  Regione  promuove,  all'interno  del
proprio territorio, la costituzione di reti tra soggetti del  sistema
dell'istruzione, della formazione, dei servizi per il  lavoro  e  del
sistema economico,  di  cui  all'art.  6,  al  fine  di  sostenere  e
sviluppare un sistema  regionale  di  formazione  e  di  orientamento
permanente. 
  2. Le reti regionali di cui al comma 1  rappresentano  un  elemento
strategico di sviluppo del sistema  dell'apprendimento  permanente  e
hanno la finalita' di: 
  a)  sistematizzare  e  razionalizzare  i  servizi   esistenti   sul
territorio; 
  b) valorizzare e integrare i sistemi di apprendimento formali,  non
formali e informali  e  i  diversi  soggetti  dell'offerta  formativa
regionale, ivi compresi i Centri provinciali per  l'istruzione  degli
adulti (di seguito anche CPIA), i servizi per il lavoro e le imprese,
condividendo analisi dei fabbisogni, progettualita' e risorse umane; 
  c) promuovere azioni trasversali tra le diverse offerte formative e
di servizi, finalizzate  in  particolare  a  innalzare  il  grado  di
occupabilita'   dei   giovani   e   degli   adulti,    contrastandone
l'inattivita' e l'esclusione sociale,  e  sostenere  l'invecchiamento
attivo e l'esercizio della cittadinanza attiva; 
  d) favorire l'integrazione tra le diverse opportunita'  finalizzate
all'inserimento  o  reinserimento  lavorativo  anche  attraverso   la
qualificazione professionale; 
  e) favorire, anche attraverso il Tavolo di cui all'art. 6, comma 3,
la cooperazione tra gli enti di formazione accreditati,  al  fine  di
ottimizzare l'utilizzo delle risorse complessivamente disponibili sul
territorio regionale, anche con riferimento al  personale  docente  e
alle attrezzature e ai macchinari funzionali allo  svolgimento  delle
attivita' formative; 
  f) realizzare azioni di accompagnamento preordinate al rientro  nel
sistema educativo di istruzione e di formazione e  all'inserimento  o
reinserimento nel mercato del lavoro.