Art. 6 Soggetti delle reti regionali dell'apprendimento permanente 1. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti regionali di cui all'art. 5 concorrono , ai sensi della normativa statale e previo accordo, le istituzioni scolastiche statali e paritarie, gli enti di formazione accreditati, le universita' e le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, le Fondazioni ITS, i poli tecnico-professionali, i CPIA, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico di ricerca, i servizi per il lavoro, i servizi di orientamento permanente e l'osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008). 2. La Regione coinvolge altresi' le imprese, le rappresentanze datoriali e sindacali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i cluster e i parchi scientifici e tecnologici regionali, le universita' della terza eta', le scuole e gli istituti di musica con finalita' professionali, gli enti locali della Regione, nonche' ogni altro soggetto ritenuto necessario sulla base delle specifiche esigenze e competenze. 3. E' costituito il Tavolo consultivo della formazione e dell'orientamento permanente, cui partecipano la Regione, gli enti di formazione accreditati, le Universita', le istituzioni scolastiche statali e paritarie di scuola secondaria superiore, le Fondazioni ITS e i CPIA. 4. Con deliberazione della Giunta regionale e' approvato lo schema di accordo relativo alle modalita' di costituzione e di funzionamento delle reti regionali di cui all'art. 5 e di collaborazione tra le parti, nonche' le modalita' di costituzione del Tavolo di cui al comma 3.