Art. 6 
 
     Soggetti delle reti regionali dell'apprendimento permanente 
 
  1. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti regionali  di  cui
all'art. 5 concorrono , ai sensi della  normativa  statale  e  previo
accordo, le istituzioni scolastiche statali e paritarie, gli enti  di
formazione accreditati, le universita'  e  le  istituzioni  dell'Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, le Fondazioni ITS, i poli
tecnico-professionali, i CPIA, gli enti pubblici e gli  organismi  di
diritto pubblico di ricerca, i servizi per il lavoro,  i  servizi  di
orientamento permanente e  l'osservatorio  sulla  migrazione  interna
nell'ambito  del  territorio  nazionale  istituito  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008). 
  2. La Regione coinvolge  altresi'  le  imprese,  le  rappresentanze
datoriali e sindacali, le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura,  i  cluster  e  i  parchi  scientifici  e  tecnologici
regionali, le universita' della terza eta', le scuole e gli  istituti
di musica con finalita' professionali, gli enti locali della Regione,
nonche' ogni altro soggetto  ritenuto  necessario  sulla  base  delle
specifiche esigenze e competenze. 
  3.  E'  costituito  il  Tavolo  consultivo   della   formazione   e
dell'orientamento permanente, cui partecipano la Regione, gli enti di
formazione accreditati, le Universita',  le  istituzioni  scolastiche
statali e paritarie di scuola secondaria superiore, le Fondazioni ITS
e i CPIA. 
  4. Con deliberazione della Giunta regionale e' approvato lo  schema
di accordo relativo alle modalita' di costituzione e di funzionamento
delle reti regionali di cui all'art. 5 e  di  collaborazione  tra  le
parti, nonche' le modalita' di costituzione  del  Tavolo  di  cui  al
comma 3.