Art. 7 
 
   Rapporto con il sistema nazionale dell'apprendimento permanente 
 
  1. La Regione garantisce la collaborazione  interistituzionale  con
lo Stato, le Regioni e le Province autonome attraverso gli  organismi
tecnici e istituzionali previsti a livello nazionale, per  assicurare
le funzioni di  monitoraggio,  valutazione  e  indirizzo  nell'ambito
dell'apprendimento permanente individuate all'interno  degli  accordi
vigenti a livello nazionale. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1  la  Regione  promuove  ogni
forma di intesa e di cooperazione  utile  al  migliore  perseguimento
degli obiettivi di cui alla presente legge.