Art. 8 
 
                Sistema dell'orientamento permanente 
 
  1.  La  Regione  riconosce  e  valorizza   la   funzione   pubblica
dell'orientamento  permanente  quale  parte  integrante  dei  sistemi
dell'istruzione, della formazione e del  lavoro,  e  quale  strumento
trasversale indispensabile ai fini della strategia dell'apprendimento
permanente. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione, in collaborazione
con i soggetti pubblici e privati del territorio, promuove il sistema
dell'orientamento permanente, quale insieme di servizi integrati che,
nel territorio regionale, accompagni il pieno sviluppo della persona,
anche ai fini occupazionali e tenuto conto dei  cambiamenti  sociali.
II sistema dell'orientamento permanente assicura  la  qualita'  e  il
miglioramento continuo dei servizi,  sulla  base  dei  bisogni  della
persona. 
  3. Con deliberazione della Giunta regionale sono  disciplinati  gli
standard tecnici dei servizi di orientamento.