Art. 9 
 
          Servizio regionale per l'orientamento permanente 
 
  1. La Regione, esercitando le funzioni  di  sistema,  nel  rispetto
dell'autonomia dei singoli  soggetti  che  vi  operano,  promuove  il
coordinamento dei servizi  di  orientamento  permanente  sul  proprio
territorio, al fine di  assicurare  la  presenza  delle  funzioni  di
orientamento   educativo,   informativo,   di   consulenza    e    di
accompagnamento. 
  2. Nell'ambito  del  sistema  dell'orientamento  permanente  e  dei
compiti di cui al  comma  1,  la  Regione  eroga  attraverso  proprie
strutture  servizi  informativi,  di   consulenza   orientativa,   di
assistenza  tecnica  alle  istituzioni  scolastiche  e  promuove   lo
sviluppo delle competenze trasversali e di  gestione  della  carriera
professionale della  persona.  Nell'esercizio  di  tale  funzione  la
Regione puo' avvalersi del supporto degli enti e dei soggetti di  cui
all'art. 8. 
  3. Nel sistema delle istituzioni scolastiche  con  insegnamento  in
lingua slovena, i servizi di cui al comma 2  sono  erogati  anche  in
lingua slovena. 
  4.  Con  deliberazione  della  Giunta  regionale  e'  approvato  un
programma triennale, con eventuale  aggiornamento  annuale,  con  cui
sono definiti gli interventi e  le  azioni  per  lo  sviluppo  di  un
sistema integrato dei servizi di orientamento permanente.