Art. 100 Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 56/1986 1. L'articolo 9 della legge regionale 56/1986 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 autorizzazioni per gli allevamenti e relative sanzioni 1. L'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle autorizzazioni relative agli allevamenti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). 2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza e' tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non e' richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale. 3. E' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione. 4. La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell'autorizzazione e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro. In caso di recidiva e' prevista la revoca dell'autorizzazione, la quale potra' essere rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca. 5. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.».