Art. 100 
 
                    Sostituzione dell'articolo 9 
                    della legge regionale 56/1986 
 
  1. L'articolo 9 della legge regionale  56/1986  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 9 autorizzazioni per gli allevamenti e relative sanzioni 
  1.  L'Amministrazione  regionale   provvede   al   rilascio   delle
autorizzazioni  relative  agli  allevamenti  di  cui  alla  legge  11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio). 
  2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui
osservanza e' tenuto l'allevatore con  particolare  riferimento  alle
condizioni igienico-sanitarie e  alla  tenuta  di  apposito  registro
riportante i  dati  essenziali  sull'andamento  dell'allevamento.  La
tenuta di apposito registro non e' richiesta per gli  allevamenti  di
fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale. 
  3. E' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a
200 euro colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in
possesso della prescritta autorizzazione. 
  4. La violazione di ogni altro  obbligo  e  prescrizione  contenuti
nell'autorizzazione   e'   punita   con   la   sanzione    pecuniaria
amministrativa da 50 euro a 200 euro. In caso di recidiva e' prevista
la revoca dell'autorizzazione, la  quale  potra'  essere  rilasciata,
previa regolare richiesta, a far data dal compimento del  terzo  anno
dall'avvenuta revoca. 
  5. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui  ai
commi 3 e 4 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n.  3
(Entrate  extratributarie)  -  Tipologia  30200  (Proventi  derivanti
dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli
illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli
anni 2017-2019.».