Art. 101 
 
       Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/1987 
 
  1. All'articolo 2 della legge  regionale  15  maggio  1987,  n.  14
(Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per  particolari
prelievi di fauna selvatica), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. La caccia selettiva  di  cui  al  presente  articolo  puo',
infine, essere praticata da un'ora prima  del  sorgere  del  sole  al
tramonto, salvo che per il capriolo e il cervo nei cui  confronti  la
caccia selettiva puo' svolgersi da due ore prima del sorgere del sole
a due ore dopo il tramonto fatto salvo quanto previsto  dal  comma  4
bis.»; 
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4 bis. La caccia selettiva alla specie cinghiale  puo'  essere
praticata da due ore prima del sorgere del sole a quattro ore dopo il
tramonto.».