Art. 101 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/1987 1. All'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La caccia selettiva di cui al presente articolo puo', infine, essere praticata da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto, salvo che per il capriolo e il cervo nei cui confronti la caccia selettiva puo' svolgersi da due ore prima del sorgere del sole a due ore dopo il tramonto fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis.»; b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4 bis. La caccia selettiva alla specie cinghiale puo' essere praticata da due ore prima del sorgere del sole a quattro ore dopo il tramonto.».