Art. 102 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 14/1987 1. All'articolo 5 della legge regionale 14/1987 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole « frequentato un apposito corso da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 2)» sono sostituite dalle seguenti: «superato l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 3)»; b) al comma 1 bis la parola «soci» e' sostituita dalla seguente: «cacciatori» e la parola «corso» e' sostituita dalla seguente: «esame».