Art. 102 
 
       Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 14/1987 
 
  1. All'articolo 5 della legge regionale 14/1987 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1  le  parole «  frequentato  un  apposito  corso  da
effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  lettera  j  sexies),
numero 2)» sono sostituite dalle seguenti: «superato l'esame  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 3)»; 
    b) al comma 1 bis la parola «soci» e' sostituita dalla  seguente:
«cacciatori» e  la  parola  «corso»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«esame».