Art. 104 
 
        Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2002 
 
  1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della legge  regionale
1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per  il  sostegno  e  il  riconoscimento
delle  associazioni  ornitologiche  della  regione   Friuli   Venezia
Giulia), e' sostituita dalla seguente: 
    «b)  la  previsione,  nell'atto  costitutivo  o   nello   statuto
dell'associazione, che la sede  sociale  sia  ubicata  nella  regione
Friuli Venezia Giulia.».