Art. 104 Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2002 1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia), e' sostituita dalla seguente: «b) la previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione, che la sede sociale sia ubicata nella regione Friuli Venezia Giulia.».