Art. 105 
 
         Norme transitorie in materia di attivita' venatoria 
 
  1. Al fine di consentire un'applicazione graduale della  disciplina
in materia di formazione venatoria prevista dalla presente legge: 
    a) gli articoli 74, comma 1, lettere a) e b), 78, 90, 98  e  102,
hanno effetto dall'1 gennaio 2018; 
    b) l'articolo 2, commi 103 e 104, della legge regionale 11 agosto
2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio
per gli anni 2016-2018 ai sensi della  legge  regionale  10  novembre
2015, n. 26), continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017; 
    c) le Commissioni d'esame  nominate  ai  sensi  dell'articolo  2,
commi 103 e 104, della legge 14/2016 continuano a operare  fino  alla
naturale scadenza. 
  2. In sede di prima applicazione della presente legge le  Assemblee
dei soci delle Riserve di caccia adeguano i regolamenti di  fruizione
venatoria di cui all'articolo 16 della legge  regionale  6/2008  alle
clausole minime di uniformita' approvate dalla Giunta regionale entro
novanta giorni dalla data della deliberazione di approvazione.