Art. 105 Norme transitorie in materia di attivita' venatoria 1. Al fine di consentire un'applicazione graduale della disciplina in materia di formazione venatoria prevista dalla presente legge: a) gli articoli 74, comma 1, lettere a) e b), 78, 90, 98 e 102, hanno effetto dall'1 gennaio 2018; b) l'articolo 2, commi 103 e 104, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017; c) le Commissioni d'esame nominate ai sensi dell'articolo 2, commi 103 e 104, della legge 14/2016 continuano a operare fino alla naturale scadenza. 2. In sede di prima applicazione della presente legge le Assemblee dei soci delle Riserve di caccia adeguano i regolamenti di fruizione venatoria di cui all'articolo 16 della legge regionale 6/2008 alle clausole minime di uniformita' approvate dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data della deliberazione di approvazione.