Art. 16 
 
       Norme transitorie relative alla legge regionale 25/1996 
 
  1. Gli articoli 17 e 19 della legge regionale 25/1996 continuano ad
applicarsi ai procedimenti in corso alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge e fino  alla  conclusione  dei  medesimi,  fatta
salva la riduzione da dieci a cinque anni del vincolo di destinazione
previsto all'articolo 19, comma 1, della legge regionale  25/1996  al
fine di contrastare gli effetti dell'attuale  congiuntura  economica.
Il Servizio competente comunica  ai  beneficiari  la  modifica  della
durata del vincolo di destinazione.