Art. 16 Norme transitorie relative alla legge regionale 25/1996 1. Gli articoli 17 e 19 della legge regionale 25/1996 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi, fatta salva la riduzione da dieci a cinque anni del vincolo di destinazione previsto all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 25/1996 al fine di contrastare gli effetti dell'attuale congiuntura economica. Il Servizio competente comunica ai beneficiari la modifica della durata del vincolo di destinazione.