Art. 27 Modifica all'articolo 18 della legge regionale 23/1999 1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 23/1999 le parole «agli agenti del Corpo forestale regionale. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale» sono sostituite dalle seguenti: «al Corpo forestale regionale e ai Corpi di polizia locale».