Art. 27 
 
       Modifica all'articolo 18 della legge regionale 23/1999 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 18 della  legge  regionale  23/1999  le
parole «agli agenti  del  Corpo  forestale  regionale.  Sono  inoltre
incaricati di far rispettare la presente legge le  guardie  venatorie
provinciali, gli organi di  polizia  locale  urbana  e  rurale»  sono
sostituite dalle seguenti: «al Corpo forestale regionale e  ai  Corpi
di polizia locale».