Art. 28 Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 23/1999 1. L'articolo 19 della legge regionale 23/1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 19 sanzioni amministrative e pecuniarie 1. Alle violazioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) per la raccolta senza il tesserino di cui all'articolo 12, comma 3 da 100 euro a 400 euro; b) per la raccolta in periodo vietato di cui all'articolo 11, comma 2, o senza l'ausilio del cane addestrato o senza l'attrezzo idoneo di cui all'articolo 11, comma 2, o per il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta da 150 euro a 500 euro; c) per la raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno, da 150 euro a 500 euro per ogni decara o frazione del terreno lavorato; d) per l'apertura di buche in soprannumero o per il mancato riempimento con la terra prima estratta di cui all'articolo 11, comma 6, da 50 euro a 100 euro per ogni cinque buche o frazione, aperte e non riempite con il medesimo terreno di scavo; e) per la raccolta abusiva di tartufi in tartufaie coltivate o controllate riconosciute di cui all'articolo 4, comma 1, da 500 euro a 2.000 euro; f) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati di cui all'articolo 11, comma 4, da 50 euro a 200 euro; g) per la ricerca e la raccolta di tartufi durante le ore notturne di cui all'articolo 11, comma 5, da 150 euro a 500 euro; h) per la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data del rimboschimento da 50 euro a 200 euro; i) per la raccolta dei tartufi con un numero di cani superiore a quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, da 150 euro a 500 euro per ciascun cane; j) per la vendita al consumatore di tartufi freschi senza il rispetto delle modalita' prescritte dall'articolo 7 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro; k) per la vendita al consumatore di tartufi conservati senza il rispetto delle modalita' prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro; l) per la lavorazione del tartufo per la conservazione e la successiva vendita da parte di soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 8 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro. 2. La raccolta dei tartufi nelle ipotesi previste dal comma 1 comporta la confisca del materiale raccolto, nonche' la sanzione accessoria del ritiro del tesserino previsto dall'articolo 12, comma 3, per l'anno solare in corso. 3. Alle violazioni della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). 4. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalita' della legge regionale 1/1984.».