Art. 28 
 
                    Sostituzione dell'articolo 19 
                    della legge regionale 23/1999 
 
  1. L'articolo 19 della legge regionale 23/1999  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 19 sanzioni amministrative e pecuniarie 
  1. Alle violazioni di cui  alla  presente  legge  si  applicano  le
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 
    a) per la raccolta senza il tesserino  di  cui  all'articolo  12,
comma 3 da 100 euro a 400 euro; 
    b) per la raccolta in periodo vietato  di  cui  all'articolo  11,
comma 2, o senza l'ausilio del cane  addestrato  o  senza  l'attrezzo
idoneo di cui all'articolo 11, comma 2, o per il commercio di tartufi
freschi fuori dal periodo di raccolta da 150 euro a 500 euro; 
    c) per  la  raccolta  di  tartufi  con  lavorazione  andante  del
terreno, da 150 euro a 500  euro  per  ogni  decara  o  frazione  del
terreno lavorato; 
    d) per l'apertura di buche  in  soprannumero  o  per  il  mancato
riempimento con la terra prima estratta di cui all'articolo 11, comma
6, da 50 euro a 100 euro per ogni cinque buche o frazione,  aperte  e
non riempite con il medesimo terreno di scavo; 
    e) per la raccolta abusiva di tartufi in  tartufaie  coltivate  o
controllate riconosciute di cui all'articolo 4, comma 1, da 500  euro
a 2.000 euro; 
    f) per  la  raccolta  di  tartufi  immaturi  o  avariati  di  cui
all'articolo 11, comma 4, da 50 euro a 200 euro; 
    g) per la ricerca  e  la  raccolta  di  tartufi  durante  le  ore
notturne di cui all'articolo 11, comma 5, da 150 euro a 500 euro; 
    h) per la raccolta nelle  aree  rimboschite  per  un  periodo  di
quindici anni dalla data del rimboschimento da 50 euro a 200 euro; 
    i) per la raccolta dei tartufi con un numero di cani superiore  a
quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, da 150 euro a 500 euro per
ciascun cane; 
    j) per la vendita al consumatore  di  tartufi  freschi  senza  il
rispetto delle  modalita'  prescritte  dall'articolo  7  della  legge
752/1985 da 300 euro a 1000 euro; 
    k) per la vendita al consumatore di tartufi conservati  senza  il
rispetto delle modalita' prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12,  13
e 14 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro; 
    l) per la lavorazione del  tartufo  per  la  conservazione  e  la
successiva vendita da parte di soggetti diversi  da  quelli  previsti
dall'articolo 8 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro. 
  2. La raccolta dei tartufi  nelle  ipotesi  previste  dal  comma  1
comporta la confisca del  materiale  raccolto,  nonche'  la  sanzione
accessoria del ritiro del tesserino previsto dall'articolo 12,  comma
3, per l'anno solare in corso. 
  3.  Alle  violazioni  della  presente   legge   si   applicano   le
disposizioni di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme
per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). 
  4. All'irrogazione delle sanzioni provvede la  struttura  regionale
competente  in  materia  di  Corpo  forestale  regionale  secondo  le
modalita' della legge regionale 1/1984.».