Art. 29 
 
       Norme finanziarie relative alla legge regionale 23/1999 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo  15,  comma  3  bis,  della
legge  regionale  23/1999,  come  aggiunto   dall'articolo   24,   e'
autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017  a  valere  sulla
Missione n. 16 (Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e  pesca)  -
Programma  n.  1  (Sviluppo  del  settore  agricolo  e  del   sistema
agro-alimentare) - Titolo  n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 
  2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si  provvede
mediante  prelevamento  di  pari  importo  dalla   Missione   n.   16
(Agricoltura, politiche agroalimentari e  pesca)  -  Programma  n.  1
(Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2017-2019. 
  3. Le entrate derivanti  dall'irrogazione  delle  sanzioni  di  cui
all'articolo  19,  comma  1,  della  legge  regionale  23/1999,  come
sostituito  dall'articolo  28,  sono   accertate   e   riscosse   con
riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) Tipologia  30200
(Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e  repressione  delle
irregolarita'  e  degli   illeciti)   dello   stato   di   previsione
dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.