Art. 33 
 
           Anticipazioni finanziarie a favore dei GAL sui 
          rimborsi da parte dell'organismo pagatore del PSR 
 
  1. Per garantire l'operativita' dei Gruppi di azione locale le  cui
strategie  di  sviluppo  locale   sono   state   approvate   con   la
deliberazione della Giunta regionale n. 2657 del  29  dicembre  2016,
nelle  more  dei  rimborsi  da  parte  dell'organismo  pagatore   del
Programma regionale di sviluppo  rurale  per  gli  anni  2014-  2020,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata  ad  erogare  ai  suddetti
Gruppi   l'aiuto   previsto   dalla   sottomisura   19.1    (Sostegno
preparatorio) del Programma. 
  2. Le erogazioni di cui al  comma  1  sono  disposte  a  titolo  di
anticipazione dei pagamenti che i Gruppi di azione locale chiederanno
all'organismo pagatore del programma,  con  obbligo  di  restituzione
entro quindici giorni dal ricevimento degli accreditamenti disposti a
loro favore dal medesimo organismo con riferimento  alla  sottomisura
19.1 senza la presentazione di garanzie, in deroga alle  disposizioni
contenute nella legge regionale 20 marzo  2000,  n.  7  (Testo  unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso). 
  3. I Gruppi di azione locale presentano domanda  di  erogazione  al
Servizio coordinamento  politiche  per  la  montagna  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  4. L'aiuto e'  concesso  e  liquidato  dal  Servizio  coordinamento
politiche per la montagna nell'importo massimo di  35.000  euro  alle
condizioni definite dall'«Invito a presentare le domande di sostegno»
approvato con deliberazione della Giunta  regionale  n.  282  del  24
febbraio 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione  n.
10 dell'8 marzo 2017. 
  5. Alla domanda di cui al comma 3 e'  allegata  la  rendicontazione
della spesa secondo le modalita' indicate dal Capo IV dell'«Invito  a
presentare le domande di sostegno» di cui al comma 4. 
  6. Nei confronti dei Gruppi di azione locale, gia' beneficiari  del
finanziamento previsto  dall'articolo  74  della  legge  regionale  8
aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la  semplificazione
della normativa afferente il settore terziario, per  l'incentivazione
dello stesso e per lo sviluppo economico), il Servizio  coordinamento
politiche per  la  montagna  assicura  la  restituzione  delle  somme
erogate mediante compensazione contestuale all'adozione dell'atto  di
concessione e liquidazione. 
  7. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
175.000 euro a valere sulla Missione  n.  14  (Sviluppo  economico  e
competitivita') - Programma n. 4 (Reti e altri  servizi  di  pubblica
utilita') - Titolo n. 3 (Spese per incremento attivita'  finanziarie)
dello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  per  gli  anni
2017-2019. 
  8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si  provvede
mediante prelevamento di pari importo dalla Missione  n.  1  (Servizi
istituzionali, generali e di gestione) -  Programma  n.  4  (Gestione
delle entrate tributarie e servizi fiscali)  -  Titolo  n.  1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2017-2019. 
  9. Le entrate derivanti  dal  disposto  di  cui  al  comma  2  sono
accertate e riscosse con riferimento  al  Titolo  n.  5  (Entrate  da
riduzione di attivita' finanziarie), Tipologia 50200 (Riscossione  di
crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata  del
bilancio per gli anni 2017-2019. 
  10. Al comma 5 dell'articolo 74 della  legge  regionale  4/2016  la
data «30 giugno 2017» e'  sostituita  dalla  seguente:  «31  dicembre
2017».