Art. 35 
 
         Disposizioni relative alla legge regionale 15/2000 
 
  1. Per le domande presentate entro il mese di aprile 2017, ai sensi
dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per
l'introduzione dei prodotti biologici, tipici  e  tradizionali  nelle
mense  pubbliche  e  per  iniziative   di   educazione   alimentare),
l'ammissibilita'  a  contributo  e  la  quantificazione  della  spesa
ammissibile sono determinate applicando le  disposizioni  di  cui  al
decreto del Presidente della Giunta regionale 23  novembre  2000,  n.
0417/Pres. (Regolamento di esecuzione della LR 8 agosto 2000,  n.  15
per l'introduzione dei  prodotti  biologici,  tipici  e  tradizionali
nelle mense pubbliche e  per  iniziative  di  educazione  alimentare.
Approvazione). Le risorse disponibili sono  ripartite  entro  novanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  in
proporzione alle spese ammissibili. 
  2. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di
273.000  euro  per  l'anno  2017  a  valere  sulla  Missione  n.   16
(Agricoltura, politiche agroalimentari e  pesca)  -  Programma  n.  1
(Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2017-2019.