Art. 36 
 
               Conferma di contributo concesso per la 
           ristrutturazione della casera di malga Valinis 
 
  1. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  confermare  il
contributo concesso, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 5,
della legge regionale 20 luglio 1967, n.  16  (Provvedimenti  per  lo
sviluppo del patrimonio zootecnico  e  per  la  valorizzazione  della
produzione animale nella regione), al Comune di Meduno con il decreto
del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo
RAF9/2904 di data 17  ottobre  2007  per  la  ristrutturazione  della
casera di malga  Valinis,  con  la  diversa  finalita'  afferente  il
riattamento della viabilita' di accesso alla malga medesima. 
  2. La conferma del contributo di cui  al  comma  1  e'  disposta  a
seguito di domanda da presentarsi, entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge,  alla  Direzione  centrale
competente in materia di risorse agricole corredata  degli  elaborati
grafici, della relazione descrittiva delle opere  da  realizzare  con
l'indicazione delle relative tempistiche e del quadro economico.  Con
il decreto di conferma del  contributo  sono  fissati  i  termini  di
esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.