Art. 38 Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 28/2002 1. All'articolo 15 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonche' modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche: a) ai commi 1 e 5 le parole «totalmente o prevalentemente» sono soppresse; b) al comma 7 le parole «; qualora, per qualsiasi causa, il mandato a Sindaco venga a cessare,» sono sostituite dalle seguenti: «e decade, sia nel caso in cui non rivesta piu' la carica ne' di Consigliere ne' di Assessore, sia in caso di elezione di un nuovo Sindaco;». 2. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28/2002, come modificato dal comma 1, lettera a), si applica a decorrere dai rinnovi dei Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica o, se precedenti, a decorrere dalle adunanze convocate per la sostituzione dei componenti eletti in rappresentanza dei Comuni ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della medesima legge regionale 28/2002.