Art. 38 
 
       Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 28/2002 
 
  1. All'articolo 15 della legge regionale 29  ottobre  2002,  n.  28
(Norme in materia di  bonifica  e  di  ordinamento  dei  Consorzi  di
bonifica, nonche' modifiche alle leggi regionali 9/1999,  in  materia
di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000,  in
materia di restituzione  degli  incentivi,  28/2001,  in  materia  di
deflusso minimo  vitale  delle  derivazioni  d'acqua  e  16/2002,  in
materia di gestione del demanio idrico), sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) ai commi 1 e 5 le parole «totalmente o  prevalentemente»  sono
soppresse; 
    b) al comma 7 le parole  «;  qualora,  per  qualsiasi  causa,  il
mandato a Sindaco venga a cessare,» sono sostituite  dalle  seguenti:
«e decade, sia nel caso in cui non rivesta  piu'  la  carica  ne'  di
Consigliere ne' di Assessore, sia in caso di  elezione  di  un  nuovo
Sindaco;». 
  2. La disposizione di cui all'articolo 15,  comma  1,  della  legge
regionale 28/2002, come  modificato  dal  comma  1,  lettera  a),  si
applica a  decorrere  dai  rinnovi  dei  Consigli  dei  delegati  dei
Consorzi di bonifica o, se precedenti,  a  decorrere  dalle  adunanze
convocate per la sostituzione dei componenti eletti in rappresentanza
dei Comuni ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della  medesima  legge
regionale 28/2002.