Art. 40 
 
        Modifica all'articolo 3 della legge regionale 24/2016 
 
  1. Dopo il  comma  5  dell'articolo  3  della  legge  regionale  29
dicembre 2016, n.  24  (Legge  collegata  alla  manovra  di  bilancio
2017-2019), e' aggiunto il seguente: 
    «5 bis. Per le finalita' di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  il
Programma di Sviluppo Rurale attiva ulteriori  strumenti  finanziari,
in osservanza dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera  b),  punto  i),
del regolamento (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  17  dicembre  2013.  L'Autorita'  di   Gestione   e'
autorizzata, con deliberazione della  Giunta  regionale  adottata  su
proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole,  a
sottoscrivere accordi di finanziamento con il gestore degli strumenti
finanziari medesimi, previa consultazione sullo schema di accordo  di
finanziamento dell'Avvocatura della Regione per il  parere  legale  e
della Direzione centrale competente in materia  di  bilancio  per  il
controllo sulla compatibilita' dei costi con i vincoli  di  bilancio.
L'accordo di finanziamento specifica i termini di  attivazione  dello
strumento.».