Art. 42 
 
        Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2015 
 
  1. Al comma 81 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2015,
n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) le parole «tre anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sei
anni»; 
    b) alla fine e' aggiunto il  seguente  periodo:  «I  Consorzi  di
Bonifica  sono   autorizzati   a   rendicontare,   nei   limiti   del
finanziamento complessivo, tutte  le  spese  sostenute  connesse  con
l'acquisizione e l'asservimento delle aree  e  degli  immobili;  tali
spese possono essere rappresentate in  una  voce  a  se'  stante  del
quadro economico della rendicontazione finale.».