Art. 42 Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2015 1. Al comma 81 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»; b) alla fine e' aggiunto il seguente periodo: «I Consorzi di Bonifica sono autorizzati a rendicontare, nei limiti del finanziamento complessivo, tutte le spese sostenute connesse con l'acquisizione e l'asservimento delle aree e degli immobili; tali spese possono essere rappresentate in una voce a se' stante del quadro economico della rendicontazione finale.».