Art. 44 
 
                    Sostituzione dell'articolo 2 
                    della legge regionale 34/1988 
 
  1. L'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34  (Norme
per  la  prevenzione  dei  rischi  da  valanga),  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 2 catasto delle valanghe 
  1. L'Amministrazione regionale, tramite la Direzione competente  in
materia di valanghe, individua le zone percorse da  valanghe  cadute,
osservate e rilevate. 
  2. Il catasto e' il sistema  informativo  dinamico  finalizzato  al
censimento dei fenomeni  valanghivi  che  interessano  il  territorio
regionale,  mediante  la  raccolta  delle  informazioni   su   schede
comprendenti dati e informazioni cartografiche ed iconografiche,  fra
cui  gli  standard  stabiliti  dall'Associazione  interregionale   di
coordinamento e documentazione per i problemi inerenti  alla  neve  e
alle valanghe (AINEVA). 
  3. Il catasto di cui al comma  2  descrive  l'evoluzione  dei  siti
valanghivi della Carta di  localizzazione  dei  probabili  rischi  da
valanga di cui all'articolo 3.».