Art. 44 Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 34/1988 1. L'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga), e' sostituito dal seguente: «Art. 2 catasto delle valanghe 1. L'Amministrazione regionale, tramite la Direzione competente in materia di valanghe, individua le zone percorse da valanghe cadute, osservate e rilevate. 2. Il catasto e' il sistema informativo dinamico finalizzato al censimento dei fenomeni valanghivi che interessano il territorio regionale, mediante la raccolta delle informazioni su schede comprendenti dati e informazioni cartografiche ed iconografiche, fra cui gli standard stabiliti dall'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe (AINEVA). 3. Il catasto di cui al comma 2 descrive l'evoluzione dei siti valanghivi della Carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga di cui all'articolo 3.».