Art. 45 Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 34/1988 1. L'articolo 3 della legge regionale 34/1988 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 Carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga 1. La Direzione centrale competente in materia di valanghe elabora e aggiorna la Carta di localizzazione dei pericoli potenziali di caduta di valanga (CLPV) in scala almeno 1: 25.000. 2. La CLPV e' approvata con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione. 3. Il decreto di cui al comma 2 e' comunicato agli Enti interessati fra cui, in particolare, i Comuni i quali provvedono a recepire la CLPV su cartografia da allegarsi allo strumento urbanistico generale. 4. Nelle aree considerate dalla CLPV come soggette a pericolo di valanghe si applica la disciplina prevista per le aree a pericolosita' molto elevata (P4) definita dal piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).».