Art. 45 
 
                    Sostituzione dell'articolo 3 
                    della legge regionale 34/1988 
 
  1. L'articolo 3 della legge regionale  34/1988  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 3 Carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga 
  1. La Direzione centrale competente in materia di valanghe  elabora
e aggiorna la Carta di  localizzazione  dei  pericoli  potenziali  di
caduta di valanga (CLPV) in scala almeno 1: 25.000. 
  2. La CLPV e' approvata con decreto del Presidente  della  Regione,
pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  e  sul   sito
istituzionale della Regione. 
  3. Il decreto di cui al comma 2 e' comunicato agli Enti interessati
fra cui, in particolare, i Comuni i quali provvedono  a  recepire  la
CLPV su cartografia da allegarsi allo strumento urbanistico generale. 
  4. Nelle aree considerate dalla CLPV come soggette  a  pericolo  di
valanghe  si  applica  la  disciplina  prevista   per   le   aree   a
pericolosita' molto elevata  (P4)  definita  dal  piano  stralcio  di
distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) ai sensi dell'articolo 67
del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
ambientale).».