Art. 48 Modifica all'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007 e' inserito il seguente: «5 bis. Per le finalita' di cui all'articolo 86 bis la Regione e' autorizzata a erogare alle associazioni fondiarie contributi: a) fino al 100 per cento della spesa sostenuta per la copertura delle spese per la costituzione e gestione dell'associazione stessa; b) fino all'80 per cento della spesa sostenuta per la redazione dei piani di gestione associata dei terreni conferiti dai soci ai fini dell'articolo 86 bis, comma 2.».