Art. 48 
 
      Modifica all'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007 
 
  1. Dopo il comma 5  dell'articolo  41  ter  della  legge  regionale
9/2007 e' inserito il seguente: 
    «5 bis. Per le finalita' di cui all'articolo 86 bis la Regione e'
autorizzata a erogare alle associazioni fondiarie contributi: 
      a) fino al 100 per cento della spesa sostenuta per la copertura
delle spese per la costituzione e gestione dell'associazione stessa; 
      b) fino all'80 per cento della spesa sostenuta per la redazione
dei piani di gestione associata dei terreni  conferiti  dai  soci  ai
fini dell'articolo 86 bis, comma 2.».