Art. 49 
 
                  Inserimento dell'articolo 86 bis 
                    nella legge regionale 9/2007 
 
  1. Dopo l'articolo 86 della legge regionale 9/2007 e'  inserito  il
seguente: 
    «Art. 86 bis associazioni fondiarie 
  1. La Regione promuove le associazioni  fondiarie  quale  strumento
per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di  unita'  di
coltivazione produttive ed economicamente  sostenibili  in  grado  di
favorire l'occupazione, la costituzione e il consolidamento di  nuove
imprese agricole e forestali. 
  2. Ai fini di cui al comma 1,  la  Regione  favorisce  la  gestione
associata di piccole proprieta' terriere al fine di: 
    a) consentire la valorizzazione  del  patrimonio  dei  rispettivi
proprietari; 
    b) concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria
degli organismi nocivi ai vegetali; 
    c) prevenire i rischi idrogeologici e di incendio; 
    d) favorire il ripristino dei terreni incolti  e  abbandonati  di
cui all'articolo 86. 
  3.     La     valorizzazione     funzionale     del      territorio
agro-silvo-pastorale, ai fini del presente articolo, comprende  tutti
i terreni di  qualsiasi  natura,  con  qualunque  tipo  di  copertura
vegetale presente, erbacea, arbustiva, arborea o  mista,  e  riguarda
gli appezzamenti di cui e' noto il proprietario o di cui non e' noto,
fatti salvi i diritti di terzi. 
  4. Le associazioni fondiarie sono costituite tra i proprietari  dei
terreni pubblici o privati o i titolari  di  altro  diritto  reale  o
personale di godimento, al fine di  raggruppare  terreni  agricoli  e
boschi, in attualita' di  gestione,  incolti  o  abbandonati,  o  per
consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo. 
  5. L'ordinamento delle associazioni fondiarie e'  disciplinato  dai
relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice  civile
e dalle disposizioni speciali vigenti in materia. 
  6. Con il regolamento di cui all'articolo 41 ter,  comma  14,  sono
individuati anche le  modalita'  e  i  criteri  di  applicazione  del
presente  articolo,  con   particolare   riguardo   alla   disciplina
dell'attivita' e dei requisiti delle associazioni fondiarie. 
  7. La Regione riconosce alle associazioni fondiarie la qualita'  di
soggetto operatore ai fini di cui alla legge regionale 10/2010.».