Art. 49 Inserimento dell'articolo 86 bis nella legge regionale 9/2007 1. Dopo l'articolo 86 della legge regionale 9/2007 e' inserito il seguente: «Art. 86 bis associazioni fondiarie 1. La Regione promuove le associazioni fondiarie quale strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unita' di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione e il consolidamento di nuove imprese agricole e forestali. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione favorisce la gestione associata di piccole proprieta' terriere al fine di: a) consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari; b) concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali; c) prevenire i rischi idrogeologici e di incendio; d) favorire il ripristino dei terreni incolti e abbandonati di cui all'articolo 86. 3. La valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, ai fini del presente articolo, comprende tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente, erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti di cui e' noto il proprietario o di cui non e' noto, fatti salvi i diritti di terzi. 4. Le associazioni fondiarie sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati o i titolari di altro diritto reale o personale di godimento, al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualita' di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo. 5. L'ordinamento delle associazioni fondiarie e' disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia. 6. Con il regolamento di cui all'articolo 41 ter, comma 14, sono individuati anche le modalita' e i criteri di applicazione del presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dell'attivita' e dei requisiti delle associazioni fondiarie. 7. La Regione riconosce alle associazioni fondiarie la qualita' di soggetto operatore ai fini di cui alla legge regionale 10/2010.».