Art. 50 
 
       Modifiche all'articolo 88 della legge regionale 9/2007 
 
  1. All'articolo 88 della legge regionale 9/2007 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Al personale operaio dipendente possono  essere  applicati,
ad integrazione del contratto di cui al comma 1, compatibilmente  con
la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica: 
        a) la contrattazione di secondo  livello  prevista  dal  CCNL
preso a riferimento; 
        b) in via  alternativa  o  complementare  rispetto  a  quanto
previsto dalla lettera  a),  accordi,  sottoscritti  con  i  soggetti
aventi   rappresentativita'   sindacale,    per    l'erogazione    di
remunerazioni strettamente collegate ai  risultati  conseguiti  nella
realizzazione dei programmi e aventi  come  obiettivo  incrementi  di
produttivita' e qualita'.»; 
    b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4 bis. La procedura per l'integrazione contrattuale di cui  al
comma 4 ha luogo nel  rispetto  delle  direttive  e  degli  indirizzi
formulati al riguardo con delibera della Giunta regionale su proposta
dell'Assessore competente in materia di risorse forestali  e  avviene
nel rispetto dei seguenti criteri: 
        a) il Direttore centrale partecipa  alle  trattative  con  la
controparte quale  rappresentante  dell'Amministrazione  regionale  e
puo' avvalersi della  collaborazione  degli  uffici  della  Direzione
generale  per  la  verifica  della  compatibilita'   delle   proposte
contrattuali con la normativa statale e regionale in materia di spesa
pubblica inerente il personale; 
        b) entro trenta giorni  dalla  conclusione  delle  trattative
l'ipotesi  di  integrazione  contrattuale,  corredata   da   apposita
relazione illustrativa tecnico-finanziaria, e' inviata all'Avvocatura
della Regione per il parere legale sullo schema di contratto  e  alla
Direzione centrale competente in materia di bilancio per il controllo
sulla compatibilita' dei costi con i vincoli di bilancio; 
        c) trascorsi trenta giorni dall'invio di cui alla lettera  b)
senza  che  siano  formulati  rilievi,  il  Direttore   centrale   e'
autorizzato alla sottoscrizione  dell'integrazione  contrattuale  con
delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente
in materia di risorse forestali; 
        d) qualora l'Avvocatura della Regione o la Direzione centrale
competente in materia di bilancio  formulino  rilievi,  le  parti  si
incontrano entro trenta giorni dal ricevimento dei medesimi da  parte
del Direttore centrale.».