Art. 50 Modifiche all'articolo 88 della legge regionale 9/2007 1. All'articolo 88 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Al personale operaio dipendente possono essere applicati, ad integrazione del contratto di cui al comma 1, compatibilmente con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica: a) la contrattazione di secondo livello prevista dal CCNL preso a riferimento; b) in via alternativa o complementare rispetto a quanto previsto dalla lettera a), accordi, sottoscritti con i soggetti aventi rappresentativita' sindacale, per l'erogazione di remunerazioni strettamente collegate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi e aventi come obiettivo incrementi di produttivita' e qualita'.»; b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4 bis. La procedura per l'integrazione contrattuale di cui al comma 4 ha luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati al riguardo con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali e avviene nel rispetto dei seguenti criteri: a) il Direttore centrale partecipa alle trattative con la controparte quale rappresentante dell'Amministrazione regionale e puo' avvalersi della collaborazione degli uffici della Direzione generale per la verifica della compatibilita' delle proposte contrattuali con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica inerente il personale; b) entro trenta giorni dalla conclusione delle trattative l'ipotesi di integrazione contrattuale, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, e' inviata all'Avvocatura della Regione per il parere legale sullo schema di contratto e alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il controllo sulla compatibilita' dei costi con i vincoli di bilancio; c) trascorsi trenta giorni dall'invio di cui alla lettera b) senza che siano formulati rilievi, il Direttore centrale e' autorizzato alla sottoscrizione dell'integrazione contrattuale con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali; d) qualora l'Avvocatura della Regione o la Direzione centrale competente in materia di bilancio formulino rilievi, le parti si incontrano entro trenta giorni dal ricevimento dei medesimi da parte del Direttore centrale.».