Art. 52 Modifica all'articolo 92 della legge regionale 9/2007 1. Il comma 8 dell'articolo 92 della legge regionale 9/2007 e' sostituito dal seguente: «8. La Direzione centrale competente e' autorizzata a disporre la sospensione dei lavori: a) nei casi di cui ai commi 5 e 7, ove si ravvisi un pericolo di danno al bosco o alle aree soggette a vincolo idrogeologico, fino all'ottenimento dell'autorizzazione o all'approvazione del PRFA; b) nei casi in cui si accerti che il direttore dei lavori non e' stato individuato, ove previsto ai sensi del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).».