Art. 52 
 
        Modifica all'articolo 92 della legge regionale 9/2007 
 
  1. Il comma 8 dell'articolo 92  della  legge  regionale  9/2007  e'
sostituito dal seguente: 
    «8. La Direzione centrale competente e' autorizzata a disporre la
sospensione dei lavori: 
      a) nei casi di cui ai commi 5 e 7, ove si ravvisi  un  pericolo
di danno al bosco o alle aree soggette a vincolo idrogeologico,  fino
all'ottenimento dell'autorizzazione o all'approvazione del PRFA; 
      b) nei casi in cui si accerti che il direttore dei  lavori  non
e'  stato  individuato,  ove  previsto  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della  Regione  28  dicembre  2012,  n.  274  (Regolamento
forestale in attuazione dell'articolo 95  della  legge  regionale  23
aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).».