Art. 56 Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 32/1993 1. L'articolo 2 della legge regionale 32/1993 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 esercizio della pesca di mestiere 1. L'esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne della Regione e' subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A di cui all'articolo 22 bis del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche ai pescatori in possesso dei requisiti previdenziali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attivita' di pesca professionale. 2. I titolari delle licenze di pesca di categoria A rilasciate dalla Regione sono iscritti nell'Elenco regionale dei pescatori di mestiere nelle acque interne, istituito presso la Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche. 3. La licenza di pesca di categoria A e' rilasciata ai pescatori che esercitano la pesca marittima iscritti nel registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima), senza verifica dei requisiti di cui al comma 1. 4. I pescatori di mestiere in acque interne che intendono esercitare tale attivita' mediante l'utilizzo di imbarcazioni provvedono alla loro iscrizione nei registri previsti dal codice della navigazione tenuti dalla Direzione centrale competente in materia di trasporti. 5. I pescatori in possesso della licenza conseguita ai sensi del comma 3 possono esercitare l'attivita' di pesca sulle imbarcazioni munite della licenza di pesca di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 153/2004. 6. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 4, la Regione puo' promuovere intese con altre pubbliche amministrazioni. 7. Con uno o piu' regolamenti sono disciplinati i criteri e le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.».