Art. 56 
 
     Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 32/1993 
 
  1. L'articolo 2 della legge regionale  32/1993  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 2 esercizio della pesca di mestiere 
  1. L'esercizio della pesca di mestiere nelle  acque  interne  della
Regione  e'  subordinato  al  possesso  della  licenza  di  pesca  di
categoria A di cui all'articolo 22 bis del regio  decreto  8  ottobre
1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca),
rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di  risorse
ittiche ai  pescatori  in  possesso  dei  requisiti  previdenziali  e
assistenziali previsti dalle  disposizioni  vigenti  per  l'esercizio
dell'attivita' di pesca professionale. 
  2. I titolari delle licenze di  pesca  di  categoria  A  rilasciate
dalla Regione sono iscritti nell'Elenco regionale  dei  pescatori  di
mestiere nelle acque interne, istituito presso la Direzione  centrale
competente in materia di risorse ittiche. 
  3. La licenza di pesca di categoria A e'  rilasciata  ai  pescatori
che esercitano la pesca marittima iscritti nel registro delle imprese
di pesca di cui all'articolo 3  del  decreto  legislativo  26  maggio
2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in  materia
di pesca marittima), senza verifica dei requisiti di cui al comma 1. 
  4.  I  pescatori  di  mestiere  in  acque  interne  che   intendono
esercitare  tale  attivita'  mediante  l'utilizzo   di   imbarcazioni
provvedono alla loro iscrizione  nei  registri  previsti  dal  codice
della navigazione  tenuti  dalla  Direzione  centrale  competente  in
materia di trasporti. 
  5. I pescatori in possesso della licenza conseguita  ai  sensi  del
comma 3 possono esercitare l'attivita' di  pesca  sulle  imbarcazioni
munite della licenza di pesca  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 153/2004. 
  6. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 4, la Regione
puo' promuovere intese con altre pubbliche amministrazioni. 
  7. Con uno o piu' regolamenti sono  disciplinati  i  criteri  e  le
modalita'  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui   al   presente
articolo.».