Art. 6 
 
                    Sostituzione dell'articolo 12 
                    della legge regionale 32/1995 
 
  1. L'articolo 12 della legge regionale 32/1995  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 12. Interventi a favore dell'agricoltura biologica 
  1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere aiuti per
abbattere i costi sostenuti dalle aziende agricole  biologiche  o  in
conversione biologica con sede operativa in  regione  per  le  misure
obbligatorie  di  controllo  relative  ai  metodi   di   coltivazione
biologica di cui al  regolamento  (CE)  n.  834/2007,  riferite  alla
superficie agricola utilizzata (SAU) situata in regione. 
  2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi agli Organismi di  cui
all'articolo 7 e non comportano pagamenti diretti alle  aziende.  Gli
aiuti sono concessi ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n.
702/2014  della  Commissione,  del  25  giugno  2014,  che   dichiara
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone
rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.
1857/2006. 
  3. Gli aiuti di  cui  al  comma  1  sono  concessi  per  le  misure
obbligatorie  di  controllo  relative  ai  metodi   di   coltivazione
biologica svolte a favore delle aziende di cui al comma 1 che: 
    a)  sono  microimprese,  piccole  o  medie  imprese  (PMI),  come
definite nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014, attive  nella
produzione primaria dei prodotti agricoli; 
    b) non  sono  imprese  in  difficolta'  di  cui  all'articolo  2,
paragrafo 1, numero 14, del regolamento (UE) 702/2014; 
    c)  risultano  iscritte  nell'elenco  regionale  degli  operatori
dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 4. 
  4. Gli aiuti di cui al comma 1: 
    a) non sono cumulabili con altri aiuti ottenuti  per  i  medesimi
costi; 
    b)  non  possono  essere  concessi  per  i  costi  dei  controlli
effettuati direttamente dalle aziende; 
    c) possono essere concessi per  i  costi  dei  controlli  che  la
legislazione  dell'Unione  europea  prevede  siano  sostenuti   delle
aziende, purche' sia quantificato il relativo ammontare. 
  5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le domande per la concessione
degli aiuti di  cui  al  comma  1  sono  presentate,  alla  Direzione
centrale competente in materia di risorse agricole,  dagli  Organismi
di cui all'articolo 7 con riferimento ai costi da sostenere nell'anno
successivo e sono corredate: 
    a)   dell'elenco   delle   aziende   interessate,   distinte   in
microimprese, piccole o medie imprese; 
    b)  del  preventivo  di  spesa  per  ciascuna  azienda,  con   la
descrizione delle attivita' di controllo previste, l'indicazione  dei
costi totali fra cui va messa in evidenza l'eventuale quantificazione
dei costi di cui al comma 4, lettera c), e dell'importo  richiesto  a
titolo di aiuto; 
    c) delle  dichiarazioni  rese,  ai  sensi  dell'articolo  47  del
decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa), dai legali  rappresentanti
di ciascuna azienda con cui si attesta  di  non  aver  chiesto  altri
aiuti per le medesime spese e di non essere destinatari di ordini  di
recupero  pendenti  a  seguito  di  una  precedente  decisione  della
Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile
con il mercato interno. 
  6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi, entro novanta  giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 5,  nella  misura  massima
del 80 per cento delle spese preventivate, al netto dell'IVA. In caso
di risorse insufficienti, le somme spettanti a ciascun Organismo sono
proporzionalmente ridotte. Il decreto  di  concessione  stabilisce  i
termini e le  modalita'  della  rendicontazione,  prevedendo  che  la
fattura di addebito per l'attivita' di controllo svolta a  favore  di
ciascuna  azienda  indichi  l'entita'  del  contributo  concesso   in
detrazione rispetto al totale del corrispettivo.».