Art. 60 Disciplina della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura 1. In attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), e' istituita presso la Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche la Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, preposta a dare pareri su schemi di leggi e regolamenti regionali, piani di gestione, programmi, provvedimenti, progetti e interventi concernenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito dei compartimenti marittimi di Trieste e di Monfalcone. 2. La Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, di seguito Commissione consultiva, e' costituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse ittiche, dura in carica cinque anni ed e' composta da: a) il direttore del Servizio regionale competente in materia di risorse ittiche o suo delegato, con funzioni di Presidente; b) il direttore del Servizio regionale competente in materia di sanita' pubblica veterinaria o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente; c) il direttore del Servizio regionale competente in materia di valutazione impatto ambientale o suo delegato; d) il direttore dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o suo delegato; e) un esperto in materia di biologia marina designato dall'Universita' di Trieste; f) un esperto di itticoltura e acquacoltura designato dall'Universita' di Udine; g) un rappresentante di ciascuna delle associazioni di categoria della pesca e dell'acquacoltura operanti sul territorio regionale, rappresentative a livello nazionale; h) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca e dell'acquacoltura designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale; i) i Comandanti delle Capitanerie di porto territorialmente competenti o loro delegati, previa intesa con le Capitanerie medesime; j) i direttori dei mercati ittici di Trieste, di Grado e di Marano Lagunare o loro delegati. 3. Il Presidente puo' invitare alle sedute, a titolo consultivo, esperti in materia di pesca e acquacoltura, nonche' rappresentanti di enti, istituti e associazioni operanti negli specifici settori. 4. La Commissione consultiva e' convocata dal Presidente anche su richiesta di uno dei soggetti di cui al comma 2, lettere b), c), d) e i), o di un terzo dei componenti. La Commissione consultiva e' convocata almeno sette giorni prima del giorno della seduta, salvo motivate ragioni di urgenza. Le sedute della Commissione consultiva sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parita', prevale il voto del Presidente. Il Presidente stabilisce, con proprio provvedimento, i casi e le modalita' per la consultazione scritta dei componenti. La Direzione centrale competente assicura l'attivita' di segreteria. 5. Per la trattazione di questioni specifiche attinenti un unico compartimento marittimo, la Commissione consultiva puo' essere convocata nella forma delle seguenti sottocommissioni che operano nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4: a) sottocommissione consultiva locale del compartimento marittimo di Trieste, composta dai componenti di cui al comma 2, lettere da a) a h), nonche' dal Comandante della Capitaneria di porto di Trieste e dal direttore del mercato ittico di Trieste o loro delegati; b) sottocommissione consultiva locale del compartimento marittimo di Monfalcone composta dai componenti di cui al comma 2, lettere da a) a h), nonche' dal Comandante della Capitaneria di porto di Monfalcone, dai direttori dei mercati ittici di Grado e di Marano Lagunare o loro delegati. 6. La partecipazione ai lavori della Commissione consultiva e delle sottocommissioni avviene a titolo gratuito. 7. I commi da 69 a 73 dell'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono abrogati. 8. Fino alla costituzione della Commissione consultiva di cui al presente articolo continuano a operare la Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e di Monfalcone istituite ai sensi dell'articolo 6, commi da 69 a 73, della legge regionale 1/2005.