Art. 60 
 
               Disciplina della Commissione consultiva 
                locale per la pesca e l'acquacoltura 
 
  1. In attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio
2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e  dell'acquacoltura,
a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003,  n.  38),
e' istituita presso la Direzione centrale competente  in  materia  di
risorse ittiche la Commissione  consultiva  locale  per  la  pesca  e
l'acquacoltura,  preposta  a  dare  pareri  su  schemi  di  leggi   e
regolamenti regionali, piani di gestione,  programmi,  provvedimenti,
progetti  e  interventi  concernenti  la   pesca   e   l'acquacoltura
nell'ambito dei compartimenti marittimi di Trieste e di Monfalcone. 
  2. La Commissione consultiva locale per la pesca e  l'acquacoltura,
di seguito Commissione consultiva, e'  costituita  con  deliberazione
della Giunta  regionale  su  proposta  dell'Assessore  competente  in
materia di risorse ittiche, dura in carica cinque anni ed e' composta
da: 
    a) il direttore del Servizio regionale competente in  materia  di
risorse ittiche o suo delegato, con funzioni di Presidente; 
    b) il direttore del Servizio regionale competente in  materia  di
sanita' pubblica veterinaria o suo delegato,  con  funzioni  di  Vice
Presidente; 
    c) il direttore del Servizio regionale competente in  materia  di
valutazione impatto ambientale o suo delegato; 
    d)  il  direttore  dell'Agenzia  regionale  per   la   protezione
dell'ambiente (ARPA) della Regione autonoma Friuli Venezia  Giulia  o
suo delegato; 
    e)  un  esperto  in  materia   di   biologia   marina   designato
dall'Universita' di Trieste; 
    f)  un  esperto   di   itticoltura   e   acquacoltura   designato
dall'Universita' di Udine; 
    g) un rappresentante di ciascuna delle associazioni di  categoria
della pesca e dell'acquacoltura operanti  sul  territorio  regionale,
rappresentative a livello nazionale; 
    h)   tre   rappresentanti   dei   lavoratori   della   pesca    e
dell'acquacoltura designati dalle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul territorio regionale; 
    i) i  Comandanti  delle  Capitanerie  di  porto  territorialmente
competenti  o  loro  delegati,  previa  intesa  con  le   Capitanerie
medesime; 
    j) i direttori dei mercati ittici  di  Trieste,  di  Grado  e  di
Marano Lagunare o loro delegati. 
  3. Il Presidente puo' invitare alle sedute,  a  titolo  consultivo,
esperti in materia di pesca e acquacoltura, nonche' rappresentanti di
enti, istituti e associazioni operanti negli specifici settori. 
  4. La Commissione consultiva e' convocata dal Presidente  anche  su
richiesta di uno dei soggetti di cui al comma 2, lettere b), c), d) e
i), o di un  terzo  dei  componenti.  La  Commissione  consultiva  e'
convocata almeno sette giorni prima del giorno  della  seduta,  salvo
motivate ragioni di urgenza. Le sedute della  Commissione  consultiva
sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei  componenti;  le
deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti e, in caso di parita', prevale il voto  del  Presidente.
Il Presidente stabilisce, con proprio  provvedimento,  i  casi  e  le
modalita' per la consultazione scritta dei componenti.  La  Direzione
centrale competente assicura l'attivita' di segreteria. 
  5. Per la trattazione di questioni specifiche  attinenti  un  unico
compartimento  marittimo,  la  Commissione  consultiva  puo'   essere
convocata nella forma delle seguenti sottocommissioni che operano nel
rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4: 
    a) sottocommissione consultiva locale del compartimento marittimo
di Trieste, composta dai componenti di cui al comma 2, lettere da  a)
a h), nonche' dal Comandante della Capitaneria di porto di Trieste  e
dal direttore del mercato ittico di Trieste o loro delegati; 
    b) sottocommissione consultiva locale del compartimento marittimo
di Monfalcone composta dai componenti di cui al comma 2,  lettere  da
a) a h),  nonche'  dal  Comandante  della  Capitaneria  di  porto  di
Monfalcone, dai direttori dei mercati ittici di  Grado  e  di  Marano
Lagunare o loro delegati. 
  6. La partecipazione ai lavori della Commissione consultiva e delle
sottocommissioni avviene a titolo gratuito. 
  7. I commi da 69 a 73  dell'articolo  6  della  legge  regionale  2
febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono abrogati. 
  8. Fino alla costituzione della Commissione consultiva  di  cui  al
presente articolo continuano  a  operare  la  Commissioni  consultive
locali per la pesca e l'acquacoltura dei compartimenti  marittimi  di
Trieste e di Monfalcone istituite ai sensi dell'articolo 6, commi  da
69 a 73, della legge regionale 1/2005.