Art. 61 
 
                              Finalita' 
 
  1. Al fine di consentire che, nei casi diversi da  quanto  previsto
dall'articolo 1,  comma  3,  lettera  e),  del  regolamento  (CE)  n.
853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,
che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti
di origine animale, le carni di fauna  selvatica  da  destinare  alla
commercializzazione  siano  lavorate  nel  rispetto  delle  normative
igienico-sanitarie, la Regione promuove l'attivazione di un centro di
lavorazione delle carni di selvaggina uccisa  a  caccia  in  ciascuna
delle aree del territorio regionale in cui  risultano  piu'  numerosi
gli abbattimenti  realizzati  dai  cacciatori  e  in  attuazione  dei
provvedimenti di deroga di cui all'articolo 11 della legge  regionale
14 giugno 2007, n. 14  (Legge  comunitaria  2006),  e  dei  piani  di
controllo di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
(Norme per la protezione della fauna selvatica  omeoterma  e  per  il
prelievo venatorio). 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1  l'Amministrazione  regionale
e' autorizzata a concedere  contributi  in  conto  capitale  per  gli
interventi di adeguamento dei macelli e dei  centri  di  sezionamento
esistenti necessari a ottenere il  riconoscimento  per  la  categoria
«centro di lavorazione della selvaggina uccisa  a  caccia»  ai  sensi
dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004.