Art. 63 
 
       Modalita' di presentazione della domanda di contributo 
 
  1. La domanda di contributo e' presentata alla  Direzione  centrale
competente  in  materia  di  risorse  agricole  entro  e  non   oltre
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, corredata della seguente documentazione: 
    a) relazione tecnica illustrativa del progetto di adeguamento  in
cui vengono, in particolare, indicati la localizzazione dell'impianto
e le caratteristiche del progetto  che  consentono  di  attribuire  i
punteggi relativi ai criteri di selezione  di  cui  all'articolo  65,
comma 4, lettera b); 
    b) elaborati grafici descrittivi del progetto di adeguamento; 
    c) preventivo dettagliato di spesa, con l'indicazione della quota
di costo a carico del proponente la domanda e  della  quota  per  cui
viene richiesto il contributo; 
    d) per i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere  a)  e
b), documentazione comprovante la  disponibilita'  dell'immobile  per
sei anni dalla data di presentazione della domanda  di  contributo  e
dichiarazione di impegno a gestire il  centro  di  lavorazione  delle
carni per la selvaggina uccisa a caccia per cinque  anni  dalla  data
del riconoscimento definitivo di cui all'articolo 31 del  regolamento
(CE) n. 882/2004 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  29
aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a  verificare  la
conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
    e) per i soggetti di cui all'articolo 62, comma  1,  lettera  c),
dichiarazione di impegno  a  gestire  o  far  gestire  il  centro  di
lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia per  cinque
anni dalla data del riconoscimento definitivo di cui all'articolo  31
del regolamento (CE) n. 882/2004; 
    f) dichiarazione di impegno a garantire, per  cinque  anni  dalla
data  del  riconoscimento  definitivo  di  cui  all'articolo  31  del
regolamento (CE) n. 882/2004, la possibilita' del conferimento  della
selvaggina uccisa a caccia  al  centro  di  lavorazione  delle  carni
durante i giorni e  gli  orari  dell'attivita'  venatoria  e  durante
l'attivita' di abbattimento in attuazione dei provvedimenti di deroga
e dei piani di controllo.