Art. 64 
 
Commissione per la valutazione dei progetti di avviamento  di  centri
  di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia 
 
  1. L'istruttoria delle domande di contributo avviene a  cura  della
Commissione per la valutazione dei progetti di avviamento  di  centri
di lavorazione delle carni per la  selvaggina  uccisa  a  caccia,  di
seguito Commissione di valutazione, che individua le domande  ammesse
a finanziamento. 
  2. La Commissione di valutazione  e'  costituita  con  decreto  del
Direttore della Direzione centrale competente in materia  di  risorse
agricole, dura in carica fino all'avvenuta erogazione dei  contributi
di cui all'articolo 61 ed e' composta da: 
    a) il Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche, di seguito
Servizio competente, o suo delegato con funzioni di Presidente; 
    b) un dipendente del Servizio competente; 
    c)   il   Direttore   del   Servizio    competitivita'    sistema
agroalimentare o suo delegato; 
    d) il Direttore del Servizio sanita' pubblica veterinaria  o  suo
delegato; 
    e) un funzionario impiegato presso il Servizio  sanita'  pubblica
veterinaria individuato dal Direttore del Servizio medesimo. 
  3. Gli esiti dei lavori della Commissione  sono  riportati  in  una
relazione istruttoria conclusiva. Le  attivita'  di  segreteria  sono
assicurate dal personale del Servizio competente.