Art. 65 
 
               Istruttoria delle domande di contributo 
 
  1. L'istruttoria avviene esaminando  separatamente  le  domande  di
contributo relative agli impianti collocati in ciascuna delle aree di
cui all'articolo 62, comma 2. 
  2. La Commissione di valutazione verifica preliminarmente: 
    a) l'ammissibilita' delle domande ai sensi dell'articolo 62; 
    b) la completezza della documentazione ai sensi dell'articolo  63
ai fini della richiesta delle necessarie integrazioni istruttorie. 
  3. Qualora per la medesima area di cui all'articolo  62,  comma  2,
risultino ammissibili piu' domande di contributo vengono  individuate
le domande finanziabili in base all'applicazione dei seguenti criteri
di priorita': 
    a) sono giudicate finanziabili solo  le  domande  presentate  dai
soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b); 
    b) solo in assenza delle domande  di  cui  alla  lettera  a)  del
presente comma, sono giudicate finanziabili le domande presentate dai
soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c). 
  4. Qualora per la medesima area di cui all'articolo 62, comma 2: 
    a) risulti finanziabile un'unica domanda: la stessa e' ammessa  a
finanziamento nel limite delle spese considerate ammissibili; 
    b)  risultino   finanziabili   piu'   domande:   e'   ammessa   a
finanziamento, nel limite delle spese ammissibili, la domanda che,  a
seguito  dell'applicazione  dei   criteri   di   selezione   di   cui
all'allegato A alla presente legge  ha  ottenuto  il  punteggio  piu'
elevato; in caso di parita' di punteggio  fra  due  o  piu'  domande,
viene  selezionata  la  domanda  per  cui  risulta  la  minor   spesa
ammissibile. 
  5.  Sono  considerate  ammissibili  solo   le   spese   individuate
nell'allegato B alla presente legge.