Art. 66 
 
              Concessione ed erogazione dei contributi 
 
  1.  Entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di   cui
all'articolo 63, comma 1, i contributi sono concessi, con decreto del
Direttore  del  Servizio  competente,  all'unica  domanda  ammessa  a
finanziamento per ciascuna delle aree di cui all'articolo  62,  comma
2. 
  2. I contributi sono  concessi  nel  limite  della  spesa  ritenuta
ammissibile in applicazione del regolamento (UE) n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli  aiuti  «de  minimis»,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione Europea 24 dicembre 2013, n. L 352. 
  3. In caso  di  risorse  finanziarie  insufficienti  per  tutte  le
domande   ammesse   a   finanziamento   ciascun   contributo    viene
proporzionalmente ridotto. 
  4. Con il decreto di concessione sono  stabilite  le  modalita'  di
rendicontazione della spesa: e' oggetto di rendicontazione  anche  la
quota di costo a carico  del  beneficiario,  ridotta  in  percentuale
corrispondente a quella di cui al comma 3. 
  5.  I  beneficiari  hanno  l'obbligo  di  mantenere   gli   impegni
dichiarati ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere d), e) ed f). 
  6. Il contributo puo' essere erogato in via anticipata ai  soggetti
di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), nel limite  del  50
per cento previa presentazione di  fideiussione  bancaria  o  polizza
assicurativa  ai  sensi  dell'articolo  39,  comma  2,  della   legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 
  7. L'erogazione dell'intero contributo o  dell'eventuale  saldo  e'
subordinata all'ottenimento del riconoscimento  definitivo  ai  sensi
dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004  per  la  categoria
«centro di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia». 
  8. Qualora il beneficiario non rendiconti interamente la  quota  di
costo a suo carico, calcolata ai sensi  del  comma  4,  la  somma  da
erogare e' proporzionalmente ridotta.