Art. 67 
 
                 Restituzione dei contributi erogati 
 
  1. Qualora il beneficiario non ottenga il riconoscimento definitivo
ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE)  n.  882/2004  per  la
categoria «centro di lavorazione della selvaggina uccisa  a  caccia»,
e' richiesta la restituzione dell'importo  eventualmente  erogato  in
via anticipata ai sensi dell'articolo 66, comma 6,  maggiorato  degli
interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49, comma 1,  della  legge
regionale 7/2000. 
  2. Qualora l'obbligo di mantenere gli impegni dichiarati  ai  sensi
dell'articolo 63, comma 1, lettere d), e) ed f), non venga mantenuto,
il contributo concesso e' revocato ed e'  richiesta  la  restituzione
dell'importo erogato ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della  legge
regionale 7/2000. 
  3. L'impegno di cui  all'articolo  63,  comma  1,  lettera  f),  si
considera non mantenuto quando vengano accertate, anche a seguito  di
segnalazione  formale,  ripetute  situazioni  di  impossibilita'   di
conferimento della selvaggina uccisa a caccia.