Art. 67 Restituzione dei contributi erogati 1. Qualora il beneficiario non ottenga il riconoscimento definitivo ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la categoria «centro di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia», e' richiesta la restituzione dell'importo eventualmente erogato in via anticipata ai sensi dell'articolo 66, comma 6, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000. 2. Qualora l'obbligo di mantenere gli impegni dichiarati ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere d), e) ed f), non venga mantenuto, il contributo concesso e' revocato ed e' richiesta la restituzione dell'importo erogato ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000. 3. L'impegno di cui all'articolo 63, comma 1, lettera f), si considera non mantenuto quando vengano accertate, anche a seguito di segnalazione formale, ripetute situazioni di impossibilita' di conferimento della selvaggina uccisa a caccia.