Art. 69 
 
         Promozione dei centri di raccolta della selvaggina 
 
  1. AI fine di favorire il conferimento della  selvaggina  uccisa  a
caccia ai centri di lavorazione della carne finanziati ai  sensi  del
presente capo, la Regione promuove  la  realizzazione  di  centri  di
raccolta delle spoglie di selvaggina presso le Riserve di caccia. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1  l'Amministrazione  regionale
e' autorizzata a concedere contributi alle Associazioni delle Riserve
di caccia per l'acquisto e l'istallazione di celle di  refrigerazione
dedicate  alla  conservazione  della  selvaggina  uccisa   a   caccia
nell'ambito del  Distretto  venatorio  di  appartenenza,  nel  numero
massimo di tre celle per Distretto. 
  3.  Con  regolamento  regionale  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione, l'erogazione e la  rendicontazione  dei
contributi di cui al comma 2.