Art. 72 Modifica all'articolo 7 della legge regionale 24/1996 1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 24/1996 e' sostituito dal seguente: «3. In applicazione dell'articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 157/1992, e' vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatte salve le seguenti eccezioni: a) in tutto il territorio regionale: e' consentita la caccia di selezione agli ungulati; b) nella Zona faunistica delle Alpi: e' consentita la caccia agli ungulati comunque svolta, alla lepre dopo quarantotto ore dall'ultima nevicata, ai tetraonidi, ai palmipedi, ai trampolieri e alla cesena.».