Art. 72 
 
                       Modifica all'articolo 7 
                    della legge regionale 24/1996 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 7  della  legge  regionale  24/1996  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. In applicazione dell'articolo 21, comma 1, lettera m),  della
legge 157/1992, e' vietato cacciare su terreni  coperti  in  tutto  o
nella maggior parte di neve, fatte salve le seguenti eccezioni: 
      a) in tutto il territorio regionale: e' consentita la caccia di
selezione agli ungulati; 
      b) nella Zona faunistica delle Alpi: e'  consentita  la  caccia
agli ungulati  comunque  svolta,  alla  lepre  dopo  quarantotto  ore
dall'ultima nevicata, ai tetraonidi, ai palmipedi, ai  trampolieri  e
alla cesena.».