Art. 74 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6/2008 1. All'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria), sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera j sexies) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «j sexies) organizza gli esami per il conseguimento delle seguenti abilitazioni: 1) a dirigente venatorio ai sensi dell'articolo 29; 2) all'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 29; 3) alla caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica); 4) alla caccia tradizionale agli ungulati, ivi compresa la caccia agli ungulati con cani da seguita ai sensi dell'articolo 7 bis della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonche' di pesca in acque interne); 5) a conduttore di cani da traccia ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2; 6) ai prelievi in deroga di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007; 7) alla qualifica di guardia venatoria volontaria ai sensi dell'articolo 27 della legge 157/1992;»; b) le lettere j septies) e j octies) del comma 1 sono abrogate; c) dopo la lettera e) del comma 2 e' inserita la seguente: «e bis) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei dirigenti venatori e del Registro dei cacciatori della regione;».