Art. 74 
 
        Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6/2008 
 
  1. All'articolo  3  della  legge  regionale  6  marzo  2008,  n.  6
(Disposizioni per la  programmazione  faunistica  e  per  l'esercizio
dell'attivita' venatoria), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la lettera j sexies) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
      «j sexies) organizza  gli  esami  per  il  conseguimento  delle
seguenti abilitazioni: 
        1) a dirigente venatorio ai sensi dell'articolo 29; 
        2) all'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 29; 
        3)  alla  caccia  di  selezione  agli   ungulati   ai   sensi
dell'articolo  5  della  legge  regionale  15  maggio  1987,  n.   14
(Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per  particolari
prelievi di fauna selvatica); 
        4) alla caccia tradizionale agli ungulati,  ivi  compresa  la
caccia agli ungulati con cani da seguita ai sensi dell'articolo 7 bis
della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme  in  materia  di
caccia, di allevamento di  selvaggina,  di  tassidermia,  nonche'  di
pesca in acque interne); 
        5) a conduttore di cani da traccia ai sensi dell'articolo  11
bis, comma 2; 
        6) ai prelievi in deroga di  cui  all'articolo  7,  comma  2,
della legge regionale 14/2007; 
        7) alla qualifica di guardia venatoria  volontaria  ai  sensi
dell'articolo 27 della legge 157/1992;»; 
    b) le lettere j septies) e j octies) del comma 1 sono abrogate; 
    c) dopo la lettera e) del comma 2 e' inserita la seguente: 
      «e bis) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco  regionale
dei dirigenti venatori e del Registro dei cacciatori della regione;».