Art. 76 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 6/2008 1. All'articolo 8 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera c) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: «c) indicare gli obiettivi faunistici delle specie cacciabili per ciascuna unita' territoriale;»; b) alla lettera e) del comma 3 le parole «strategie, obiettivi faunistici e criteri» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri»; c) la lettera f) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: «f) stabilire i criteri per la differenziazione del prelievo venatorio relativo alla selvaggina adulta proveniente da allevamento e per l'individuazione dei territori ove e' possibile il rilascio della stessa senza limitazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 con riferimento alle zone per le attivita' cinofile;»; d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3 bis. In attesa dell'aggiornamento del PFR, dall'annata venatoria 2017/2018 gli obiettivi di cui al comma 3, lettera c), e i criteri di cui al comma 3, lettera f), possono essere adottati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale.»; e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono predisposti dalla Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria.».