Art. 76 
 
        Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 6/2008 
 
  1. All'articolo 8 della legge regionale 6/2008  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) la lettera c) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: 
      «c) indicare gli obiettivi faunistici delle  specie  cacciabili
per ciascuna unita' territoriale;»; 
    b) alla lettera e) del comma 3 le  parole  «strategie,  obiettivi
faunistici e criteri» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri»; 
    c) la lettera f) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: 
      «f) stabilire i criteri per la  differenziazione  del  prelievo
venatorio relativo alla selvaggina adulta proveniente da  allevamento
e per l'individuazione dei territori ove  e'  possibile  il  rilascio
della  stessa  senza  limitazioni,  fatto   salvo   quanto   previsto
dall'articolo  25  con  riferimento  alle  zone  per   le   attivita'
cinofile;»; 
    d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3 bis.  In  attesa  dell'aggiornamento  del  PFR,  dall'annata
venatoria 2017/2018 gli obiettivi di cui al comma 3, lettera c), e  i
criteri di cui al comma 3, lettera f), possono  essere  adottati  con
deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato  faunistico
regionale.»; 
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Il PFR e i relativi aggiornamenti  sono  predisposti  dalla
Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria.».